Lo Sportello Stalking e Mobbing C.S.IN. ONLUS Nazionale nasce dalla necessità di fornire supporto morale, legale, sanitario alle vittime di atti persecutori a prescindere dal sesso e dall’età. Esattamente, a prescindere dal sesso, in quanto questa pagina del sito nasce dalla soluzione di un caso di stalking di una donna nei confronti di un uomo risolto dal Presidente Nazionale C.S.IN. ONLUS Dott. Raffaele Ferraresso.
Responsabile Nazionale dello Sportello Stalking e Mobbing C.S.IN. ONLUS è Dott. Raffaele Ferraresso, l'Ufficio Legale del C.S.IN. ONLUS, con la collaborazione della dott.ssa Laura Tienforti (psicoterapeuta), dell'Avv. Tiziana Roma (criminologa forense), della dott.ssa Morena Boleo (psicodiagnosta), della dott.ssa Mariarita Scappaticci (psicoterapeuta e criminologa clinica), della dott.ssa Marina Pisetzky (psicoterapeuta e specializzata nella valutazione del danno psichico), del Sig.re Marcello Muccini (counselor comunicazione ed atteggiamento mentale felice) e del dott. Alfredo Bianco (educatore professionale).
Per avere assistenza contattare il numero verde 800146541 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 23, in caso di emergenza, il 3479255233 e sarete messi subito in contatto con professionisti che sapranno indicarvi come agire.
La scelta di assistere ambo i sessi per le denunce di Stalking, più esattamente “atti persecutori”, è derivante dalla stessa enunciazione dell’art.612 bis introdotto dalla Legge del 23 Aprile 2009, n.38 prevede:
Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
La norma si riferisce a “taluno” pertanto non vi è una distinzione di sesso sulla vittima degli atti persecutori. La cronaca, purtroppo, ci dimostra che la percentuale di casi di violenze e atti persecutori subiti dalle donne è pari ad una rapporto uno su 100 (in cui il caso singolo è quello dell’uomo vittima di stalking 99 sono i casi in cui a subirlo è una donna).
Per stalking si intendono una serie di comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato precedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima (alterare le proprie abitudini di vita) portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di sé stessa. L’istanza per richiedere una denuncia per stalking deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Di questo ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito che se persiste e non desiste dal suo comportamento, perpetrando ulteriori atti persecutori, la procedibilità del reato di “stalking” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata. Come redigere il modello di richiesta?
Di seguito vi riporto alcune indicazioni di massima:
1) I fatti devono essere riportati in modo chiaro con una successione logica degli eventi riportando date, ora e luogo in cui si sono concretizzate le ipotesi di reato. Ogni piccolo indizio o particolare può essere fondamentale nel corso delle indagini. Occorre evidenziare le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere, che sono intercorse con lo stalker.
2) Se nel corso di un pedinamento o appostamento effettuato dallo stalker erano presenti dei testimoni occorre citarli e farsi rilasciare una testimonianza scritta (possibilmente nell’immediatezza del fatto perché la memoria dell’evento è più vivida), sia nel caso che si procede all’ammonimento che dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela.
3) Il perdurante e grave stato di ansia o di paura: lo stato di alterazione psicofisica se possibile occorre documentarlo con dei certificati medici. È possibile anche farsi rilasciare un certificato medico al pronto soccorso di un ospedale, a cui ci si può rivolgere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura o dalle minacce derivanti da un imprevisto incontro con lo stalker.
4) Dato che la condotta dello stalker (oltre che con pedinamenti, appostamenti ed inseguimenti) si concretizza con telefonate ed sms insistenti e spesso di minaccia, occorre conservare tutti gli sms ricevuti (possibilmente sul pc, onde evitare che la memoria del telefono possa cancellarli in automatico superato un certo quantitativo) e richiedere l’autorizzazione al proprio operatore telefonico di inviare i tabulati delle chiamate ed sms ricevuti all’autorità giudiziaria nella compilazione della denuncia. Ogni fonte di prova che può essere utile per documentare l’attività dello stalker e le sue conseguenza sul piano psicofisico è necessario allegarla al momento del deposito della denuncia.
5) Qualora si voglia optare per il solo ammonimento non si devono essere consumati altri reati connessi con quello previsto dall’art612 bis che siano procedibili d’ufficio. Nel caso in cui vengano narrati dei fatti costituenti reati procedibili d’ufficio innanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker, a prescindere dalla volontà della vittima. Per esemplificare, i più comuni reati che, connessi con l’art. 612 bis c.p., comportano la procedibilità d’ufficio sono
1. Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
2. Ricevere in maniera petulante ed insistente telefonate ed sms
3. Violenza privata (art. 610 c.p.). Non poter più uscire o entrare in casa perché lo stalker si apposta nelle vicinanze impedendo alla vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la sua autovettura, oppure lo stalker che pedina la vittima per starda e la costringe a fermarsi.
4. Minaccia (art. 612/2° c.p.). La condotta prevista dall’art.612, 2 comma, c.p., è perpetrata in forma grave con minacce di morte, con armi, da persona travisata, con scritto anonimo, in maniera simbolica, da più persone riunite o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
5. Danneggiamento (art. 635/2° n°1 e n° 3). E’ il caso tipico del danneggiamento dell’autovettura della vittima parcheggiata lungo la pubblica via.
L'attività professionale dell'Ufficio Legale del CSIN rispetta le tariffe forensi nel minimo tabellare. Per i non abbienti è garantito il gratuito patrocinio.
Per assistenza, informazione, richieste di aiuto e consulenze chiamate 800146541 o inviate un email a sportellostalkingcsin@gmail.com
RESPONSABILI STALKING REGIONALI
VENETO: Dott.ssa Tedima Sarnataro
LOMBARDIA: Dott.ssa Rossana Eugenia Botti
CAMPANIA: Sig.ra Nunzia Berini
LAZIO: Avv. Tiziana Roma
CALABRIA: Dott.ssa Ilaria Ficara (responsabile sportello stalking e tutela dei
minori)
Dott.ssa Tedima Sarnataro: Responsabile Regione Veneto Sportello Mobbing e Stalking C.S.IN. ONLUS